Il Consiglio di Stato, Sezione Prima, ha respinto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da un noto concessionario contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per l’annullamento del provvedimento con il quale l’ADM aveva irrogato la penale di euro 5.000,00, prevista dall’art. 19 dell’atto integrativo della convenzione, per avere consentito attività di intermediazione mediante accettazione di denaro contante e uso di un conto gioco intestato a persona diversa dallo scommettitore.
Per il Consiglio di Stato il ricorso non è fondato e va respinto per le seguenti ragioni.
“L’articolo 5, comma 2, lettera g) dell’atto integrativo della convenzione di cui si assume la violazione da parte della ricorrente prevede che il concessionario è tenuto ad “osservare e/o far rispettare, nell’eventuale attività di promozione e diffusione dei giochi oggetto di convenzione, dei relativi contratti di conto di gioco e di rivendita della carta di ricarica, il divieto di intermediazione per la raccolta del gioco a distanza nonché il divieto di raccolta presso luoghi fisici, anche per il tramite di soggetti terzi incaricati, anche con apparecchiature che ne permettano la partecipazione telematica”.
L’inosservanza di tale ultima disposizione, fatta salva l’eventuale responsabilità civile verso terzi, nonché eventuali ulteriori danni provocati agli interessi erariali, comporta l’applicazione della penale convenzionale prevista dall’art.19, comma 2, lett. g), da euro 1.000,00 (mille/00) a euro 50.000,00 (cinquantamila/00) per ogni irregolarità riscontrata, in relazione alla gravità ed alla reiterazione della stessa.
4.1. Ciò premesso, la questione centrale della controversia inerisce al perimetro ed ai presupposti della responsabilità del concessionario per i comportamenti violativi della convenzione di concessione e del relativo atto integrativo – che riflettono la disciplina normativa dettata in materia – posti in essere da soggetti terzi.
4.2. Secondo la costante giurisprudenza, da cui non si ravvisano ragioni per discostarsi, dal quadro normativo e convenzionale, costituito dalla legge 7 luglio 2009 n. 88 e dal decreto legge n. 40 del 2010 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73 – emerge come la ricorrente, in qualità di concessionario, abbia assunto l’obbligo – non contestato nella sua portata – di non svolgere alcuna attività di intermediazione per la raccolta del gioco, limitando l’attività di commercializzazione esclusivamente al canale prescelto, ossia quello online, senza operare la raccolta del gioco presso luoghi fisici, neanche avvalendosi di apparecchiature che permettano la partecipazione telematica dei giocatori, e, inoltre, di non svolgere tali attività neppure per il tramite di operatori facenti parte della propria filiera di gioco.
Individuato l’ambito di liceità e correttezza nella conduzione della concessione per il gioco a distanza, anche attraverso la sua delimitazione, in negativo, attraverso gli specifici divieti di svolgimento secondo determinate modalità, occorre spostare l’indagine sull’ambito di estensione della responsabilità del concessionario nelle ipotesi in cui le violazioni alla disciplina di riferimento vengano poste in essere da soggetti terzi.
Venendo in rilievo l’applicazione di penali stabilite a livello convenzionale per le ipotesi di violazione degli obblighi previsti in convenzione, e dovendo conseguentemente escludersi la possibilità che la concessionaria possa essere chiamata a rispondere per fatto altrui o a titolo di responsabilità oggettiva – in quanto contraria ai principi dell’ordinamento – occorre richiamare, al riguardo, l’obbligo di vigilanza che grava sulla concessionaria in ordine alla garanzia del rispetto del quadro prescrittivo convenzionale.
4.3. In particolare in forza dell’art. 9 della convenzione il concessionario è “responsabile degli obblighi posti a suo carico” e “assume in proprio ogni responsabilità organizzativa, tecnica ed economica e di ogni altra natura, inerente l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione”.
Tale norma, imponendo al concessionario l’adozione di misure organizzative, tecniche ed economiche per l’esecuzione e la gestione delle attività e delle funzioni oggetto della concessione, affiancandone la previsione della relativa responsabilità, si traduce nell’imposizione di un’obbligazione di garanzia e di controllo sull’andamento della concessione e sul suo svolgimento in conformità alle relative previsioni.
Ne discende che si tratta di responsabilità connotata dal profilo della personalità, parametrata alla violazione degli obblighi di vigilanza e controllo che il concessionario deve porre in essere al fine di assicurare l’osservanza dei divieti che presidiano l’attività di raccolta del gioco a distanza, i quali si estendono anche ai soggetti riconducibili alla filiera del concessionario.
La disciplina convenzionale, che costituisce la base giuridica degli obblighi e delle relative sanzioni, estende la responsabilità del concessionario a tutti i soggetti ausiliari o allo stesso collegati, e tale deve intendersi anche l’esercizio con il quale è ancora in corso di validità, sotto il profilo giuridico e formale, un contratto di affiliazione, seppur soggettivamente ritenuto dal concessionario non più efficace (cfr. in termini Consiglio di Stato, VII, 29.8.2022, n. 7510).
Alla luce delle predetti principi e ritenuti pacifici i fatti accertati dalla Guardia di Finanza presso il – OMISSIS -, gestito dal – OMISSIS – consistenti nella consegna ad un cliente della ricevuta di una giocata effettuata a nome di quest’ultimo su conto intestato al titolare della ricevitoria, nonché nella cospicua movimentazione di giocate, ricariche e prelievi, riscontrata su detto conto, idonea a dimostrare la violazione del divieto di intermediazione, sono infondate e da disattendere tutte le censure articolate dalla società ricorrente.
Per tali ragioni la Sezione esprime parere che il ricorso sia respinto”.
(Jamma.it)