Parere favorevole da parte della Conferenza Unificata all’intesta sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di riordino del settore dei giochi online.
Le osservazioni presentate al documento erano relative soprattutto alla parte lessicale, legata alla dicitura di alcune questioni. Il Ministero ha accolto la relativa revisione. È stata accolta dal Ministero anche la richiesta di creare un Tavolo per il gioco fisico nel più breve tempo possibile.


Ecco le osservazioni avanzate in Conferenza:


1) All’articolo 2 si ritiene opportuno eliminare i termini “gioco responsabile” e “gioco sicuro”, non riconosciuti dalla comunità scientifica, e che il termine “ludopatia”, anch’esso contestato in ambito scientifico, sia sostituito con “gioco d’azzardo patologico” o “disturbo da gioco d’azzardo”;


2) all’articolo 2, comma 1, il punto r) relativo al “punto vendita ricariche”, scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario, configura fattispecie potenzialmente in contrasto con molte norme regionali in materia, segnatamente con l’apertura, la ricarica e la chiusura del conto di gioco. Ad esempio: È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo. Si invita a valutare inoltre la contraddittorietà di un punto vendita ricariche che effettua apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco escludendo la movimentazione delle somme;


3) all’articolo 3 si chiede di valutare il mantenimento del divieto di pubblicità (che recentemente ha portato ad importanti risultati con sanzioni elevate alla società META proprietaria dei principali canali social), con l’eliminazione della lettera l del comma primo;


4) all’articolo 3, comma 1, si propone di eliminare i riferimenti al ‘gioco sicuro’ e al ‘gioco responsabile’;


5) all’articolo 4, si invita a valutare l’opportunità di sostituire la dicitura “protezione” con “tutela” della salute al comma secondo in maniera corrispondente al dettato costituzionale (art. 32) ed ai principi da esso derivanti;


6) all’articolo 5, si osserva quanto segue: pur in assenza di specifiche competenze in materia di sistema concessorio, in linea generale si riporta quanto già osservato all’articolo precedente: Si invita a valutare con attenzione il rispetto del principio di libera concorrenza e nello specifico del divieto generale di accordi restrittivi della concorrenza (articolo 101 TFUE). Il trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) ambisce a prevenire restrizioni e distorsioni della concorrenza, quali gli abusi di posizione dominante, gli accordi anticoncorrenziali, nonché le fusioni e acquisizioni, qualora limitino la concorrenza. Sono inoltre proibiti gli aiuti di Stato che provocano distorsioni della concorrenza;


7) all’articolo 6, c.5: L’Agenzia delle dogane e dei monopoli rilascia la concessione all’esito di gara pubblica e subordinatamente al rispetto fra i requisiti /condizioni, da prevedere nel bando di gara, anche dell’”i) impegno ad adottare azioni e misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico preventivamente sottoposte alla valutazione dell’Agenzia;”
Si ritiene strategico un coinvolgimento delle Regioni e Province autonome nella definizione delle linee generali delle misure da porre in essere per contrastare il gioco patologico;


8) all’articolo 12, si invita a valutare con attenzione i contenuti della relazione avente a oggetto “Il Fondo per il gioco d’azzardo patologico” di cui alla Deliberazione 30 dicembre 2021, n.23/2021/G della Corte dei Conti – Sezione centrale di controllo sulla gestione delle Amministrazioni dello Stato. Si veda in particolare il Capitolo IV della relazione stessa. Si richiama quanto già esplicitato con riferimento alla tutela della salute. La raccolta e l’elaborazione dei dati è di fondamentale importanza, ma questa deve perseguire anche la prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo. Ai fini della tutela della salute, la diffusione e lo sviluppo dell’offerta di giochi pubblici dovrebbero essere limitate e non potenziate;


9) all’articolo 13 (Punti vendita ricariche), è prevista l’istituzione di un albo per la registrazione “dei titolari di rivendite, ordinarie o speciali, di generi di monopolio autorizzati alla raccolta di giochi pubblici, nonché dei soggetti che esercitano attività di punti vendita ricariche titolari di autorizzazione ai sensi degli articoli 86 ovvero 88 del TULPS, abilitati, …”.
Sarebbe opportuno che le Regioni e Province autonome possano accedere almeno alle indicazioni delle sedi di tali punti di vendita di ricariche in quanto “luogo della rete fisica di gioco”. La conoscenza della dislocazione è informazione necessaria anche per la definizione dei criteri di distribuzione e concentrazione territoriale delle reti fisiche del gioco e per le misure per contrastare il gioco patologico ai fini di garantire i migliori livelli di sicurezza per la tutela della Salute. Si valuti, pertanto una integrazione dell’articolo. Inoltre, si osserva quanto segue: il riconoscimento dell’attività dei Punti Vendita Ricariche con un albo nazionale estende le possibilità di offerta e quindi la platea di potenziali giocatori. Ciò è in netto contrasto con le iniziative e le attività di prevenzione del Disturbo da Gioco d’Azzardo poste in essere nel territorio. Si ribadisce quanto osservato con riguardo all’articolo 2, ovvero: Il “punto vendita ricariche”, scelto e contrattualizzato direttamente dal concessionario, configura fattispecie potenzialmente in contrasto con molte norme regionali in materia, segnatamente con l’apertura, la ricarica e la chiusura del conto di gioco. Ad esempio: È vietato agli operatori dei punti gioco di far credito ai giocatori d’azzardo. È vietata qualsiasi forma di agevolazione, di promozione commerciale e fidelizzazione del gioco d’azzardo. Si invita a valutare inoltre la contraddittorietà di un punto vendita ricariche che effettua apertura, ricarica e chiusura del conto di gioco escludendo la movimentazione delle somme;


10) all’articolo 14 si chiede di valutare di ampliare il Titolo a tutto il campo della “Promozione e tutela della salute”, inserendo indicazioni per l’attuazione di interventi per la Promozione e tutela della salute pubblica, finalizzati alla prevenzione e alla facilitazione dell’accesso precoce alle cure. Si chiede il mantenimento del ruolo e delle competenze esclusive in materia di salute dell’Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d’azzardo e il fenomeno della dipendenza grave costituito presso il Ministero della Salute;
11) all’articolo 15 si propone che i criteri e le indicazioni per gli strumenti e le misure da implementare ai fini della tutela e protezione del giocatore e del contrasto del gioco d’azzardo patologico siano definiti in maniera dettagliata con il coinvolgimento delle Istituzioni deputate alla tutela della salute (comprese nello specifico le Regioni) sia nella fase preventiva di indirizzo che in quella successiva di monitoraggio. Si propone di valorizzare, a questi fini, il supporto dell’Osservatorio sopra richiamato;


12) si invita a valutare con attenzione l’opportunità di inserimento dell’esclusione di responsabilità di cui all’articolo 16, comma primo. Si invita altresì a valutare l’opportunità di una norma, qual è quella dell’articolo 20, comma primo, che consente, in relazione ai singoli giochi a distanza, variazioni della restituzione in vincita e della posta di gioco. Questa disposizione può infatti contrastare la dichiarata tutela del giocatore. Infine, si chiede di valutare l’opportunità della seguente disposizione: “i provvedimenti adottati ai sensi del presente comma non comportano responsabilità erariale quanto ai loro effetti finanziari”;


13) all’articolo 23 si propone che siano fornito al Parlamento un quadro di informazioni completo, compresi i dati riguardanti l’impatto sulla salute (dati epidemiologici) e la ricognizione delle azioni attuate nell’ambito della prevenzione e della cura e riabilitazione del disturbo da gioco d’azzardo;


14) l’articolo 24, comma 1, l.a), rimanda a un successivo decreto legislativo l’individuazione delle disposizioni di natura normativa primaria, secondaria e amministrativa generale.
Questo aspetto di opacità, in considerazione dei tempi strettissimi a disposizione per l’esame del provvedimento, assieme alla frammentazione della disciplina vigente in via di sostituzione – non richiamata peraltro neppure nelle relazioni accompagnatorie – risulta di ostacolo alla possibilità di comprendere e valutare appieno, nell’immediatezza richiesta, le implicazioni del provvedimento e il suo impatto di revisione della disciplina vigente, che sia in termini di mantenimento, superamento o adeguamento. In sostanza, la reale ed effettiva portata del provvedimento sarà conoscibile solo ex post grazie al successivo provvedimento cui si affida l’individuazione delle norme da ritenersi abrogate per incompatibilità, a fronte, si osserva peraltro e ulteriormente, dell’opposta scelta di potenziare per quanto possibile, sul piano delle fonti, la valenza del decreto delegato, con la qualificazione che ne viene fatta di <> le cui disposizioni potranno essere modificate o abrogate solo in modo esplicito;


15) all’articolo 25 si osserva quanto segue: con riguardo agli effetti finanziari del provvedimento, che la relazione tecnica definisce importanti ed immediati o dal potenziale impatto finanziario a medio e lungo termine, a seconda delle disposizioni di riferimento, per gli introiti che ne deriveranno all’erario, si segnala la necessità di risorse per il potenziamento delle misure di prevenzione, cura e riabilitazione indotto dall’ampliamento dell’offerta di giochi d’azzardo nel settore online. Le entrate garantite all’erario dovrebbero essere commisurate con i costi sanitari e sociali che ricadono sulla collettività. Pertanto, si chiede di valutare l’incremento del Fondo per il gioco d’azzardo patologico (GAP). Lo schema di decreto legislativo che sarà emanato in relazione “ai giochi pubblici ammessi in Italia raccolti attraverso rete fisica” sarà verificato previa valutazione dei contenuti del documento concernente le caratteristiche dei punti di raccolta del gioco pubblico approvato con Intesa n. 103/CU del 7 settembre 2017. Stante il ruolo e le responsabilità delle Regioni e dalle Province autonome sul tema dei punti delle reti fisiche del gioco e in materia di Tutela della Salute, si anticipa, ai fini di una valutazione preventiva della questione, che sarà richiesta la possibilità che si consideri una compartecipazione regionale sia al canone di concessione dei punti delle reti fisiche del gioco che sul provento del gioco al netto delle vincite erogate e degli aggi. 

(Agimeg/lp)