Slot, Tar Toscana sospende limiti orari di Grosseto. "Mancano studi scientifici sulla diffusione delle ludopatie nella città"

Il Collegio ricorda di aver già affermato, - nell'ottobre 2015, con una sentenza emessa su un analogo provvedimento adottato dal Comune di Massa - che un Sindaco non può adottare un simile provvedimento se non ci sono "precisi studi scientifici relativi all’ambito territoriale di riferimento". Il potere del Primo cittadino, inoltre non  deve essere caratterizzato "da evidenti illogicità ed irragionevolezze che incidano sulla legittimità del provvedimento".

Questo non è avvenuto nel caso di Grosseto, visto che "la relazione dell’A.U.S.L. n. 9 di Grosseto 29 settembre 2016 prot. 110433 richiamata nell’atto impugnato a giustificazione della disciplina restrittiva adottata non appare essere fondata su dati statistici relativi all’effettiva presenza nel territorio del fenomeno della ludopatia, ma solo su generiche considerazioni relative all’impatto economico e sociale del fenomeno (che è cosa diversa dalla ludopatia) e alla percezione della possibile dannosità del gioco da parte di una fascia della popolazione (dato che non si presenta univocamente destinato a testimoniare, con sufficiente certezza, la sussistenza di una condizione patologica di ludopatia, essendo, al contrario, significativo di una più matura consapevolezza dei rischi dell’attività cui ci si dedica)".

 

(Agimeg/gr)

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