Totem, i contenuti della circolare di Adm
E’ l’incipit della circolare inviata da Aams agli Uffici dei monopoli, alla Direzione centrale affari generali e coordinamento uffici dei monopoli, alla Direzione centrale gestione tributi e monopolio giochi, alla Direzione centrale normativa e affari legali, al Comando Generale della Guardia di Finanza ed al Ministero dello sviluppo economico, riguardo i cosiddetti “totem” installati nei locali pubblici.
“La norma – si legge nella nota – ha previsto che è sanzionabile senza eccezione alcuna l’utilizzo di tali apparecchiature per giochi promozionali”, prevedendo sanzioni amministrative di euro 20 mila sia a carico del titolare dell’esercizio sia del proprietario dell’apparecchio e da 50 mila a 100 mila euro a carico del titolare della piattaforma online attraverso la quale vengono offerti i giochi. Le sanzioni amministrative “si applicano esclusivamente ai concorsi a premio per i quali è stata accertata la coincidenza con attività di gioco riservate allo Stato o l’elusione del monopolio statale dei giochi”. In questo caso le sanzioni saliranno tra i 50 mila ed i 500 mila euro. Nella nota si evidenzia anche come “negli ultimi anni il fenomeno illecito legato all’utilizzo di apparecchiature telematiche all’interno di locali ed esercizi aperti al pubblico si è sempre più diffuso sull’intero territorio nazionale, assumendo particolare rilievo l’effetto sostitutivo che tali apparecchiature generano rispetto agli apparecchi da divertimento e intrattenimento”.
Dopo il cosiddetto Decreto Balduzzi, che già prevedeva il divieto di installare all’interno dei locali pubblici tali apparecchiature, il legislatore ha voluto rafforzare il sistema sanzionatorio “al fine di contrastare i fenomeni illegali descritti, che utilizzavano istituti previsti da norme a fini diversi, cioè promozionali, al fine di eludere il monopolio statale dei giochi”.
Con la Stabilità 2016, si è voluto quindi estendere “il divieto di utilizzo di qualunque apparecchiature telematica che consenta, all’interno di pubblici esercizi, qualunque forma di gioco, anche se a fini promozionali, fermo restando, ovviamente il divieto di apparecchiature che comunque offrono gioco”. Qualora quindi sia accertata la presenza, presso qualsiasi esercizio pubblico, di “apparecchiature telematiche – sia nei casi in cui vi sia utilizzo per attività di gioco sia nell’ipotesi di offerta di giochi promozionali – si procederà alla contestazione di entrambe le violazioni”.
Aams sottolinea anche che provvederà al più presto all’aggiornamento dei template dei verbali per la gestione delle violazioni amministrative e delle relative sanzioni di conseguenza dell’Adm. La modifica dell’apparato sanzionatorio, comunque, “non incide sulla necessità di procedere in ogni caso all’accertamento tributario”. Durante l’attività di controllo, “il rinvenimento di qualunque apparecchiatura, messa a disposizione in un esercizio pubblico e destinata a qualunque forma di giochi promozionali (...) costituisce di per sé violazione del divieto, che legittima il sequestro delle apparecchiature medesime e l’attivazione del procedimento sanzionatorio”. Alla stessa sanzione è soggetto chiunque consenta attraverso queste apparecchiature un’attività di gioco in senso stretto. “Appare necessario – sottolinea la nota – realizzare prove sulla medesima apparecchiatura per verificare eventuale attività di gioco. Risulta invece sufficiente la presenza stessa dell’apparecchiatura, laddove dalla documentazione rinvenuta, ovvero da specifici richiami promozionali o anche dalle dichiarazioni della parte, le apparecchiature siano utilizzate per scopi promozionali di qualunque genere”. E’ necessario quindi acquisire tutta la documentazione rinvenuta e si procederà all’acquisizione di tutta la documentazione utili a comprovare la presenza degli elementi: regolamento del gioco, presenza del materiale informativo (opuscoli, manifesti, etc.), evidenza al pubblico del servizio in promozione, soggetto promotore della manifestazione a premio, informazioni sulla gratuità o meno della partecipazione, eventuali chiarimenti da parte dell’esercente.
L’illecito dovrà essere notificato anche “al proprietario delle apparecchiature nonché al titolare della piattaforma”. Il proprietario dell’apparecchiatura telematica “si presume fino a prova contraria che debba essere individuato in capo al soggetto che ha installato l’apparecchiatura telematica in loco”. Il titolare della piattaforma di giochi online “dovrebbe invece facilmente essere identificabile attraverso l’esame della documentazione delle manifestazioni a premio”.
Spetterà comunque alla direzione centrale dei Monopoli la valutazione dell’eventuale elusione dei monopolio statale dei giochi.
(Agimeg/ip)