Renzi annuncia per martedì la presentazione degli ultimi decreti delegati; intanto spunta l’ultima bozza del Codice dei giochi
Tra gli ultimi provvedimenti delegati figura anche il tanto atteso – per gli addetti al settore – ‘Codice dei Giochi’ che in questi mesi ha fatto e continua a fare tremare e temere la filiera.
Dopo tante proclamate bozze, l’ultima in circolazione reca la data dell’8 giugno e un aggiornamento così recente del dossier autorizza a supporre che – salvo stravolgimenti dell’ultimo momento – questo testo (ancora provvisorio) potrebbe somigliare parecchio a quello definitivo che dovrebbe arrivare nel prossimo Consiglio dei ministri.
Questione Enti locali – Il sottosegretario Baretta, nel redigere il Codice ha messo subito le carte in tavola, regolando il contrastato rapporto normativo tra Stato e Regioni direttamente all’articolo 1. Il comma 3, recita chiaramente che eventuali disposizioni di fonte regionale o comunale, comunque incidenti in materia di giochi pubblici, devono risultare coerenti e coordinate con quelle del presente codice. Le Regioni e i Comuni che, alla data di entrata in vigore del presente codice, hanno emanato loro disposizioni non coerenti ovvero in contrasto con quelle del presente codice ne promuovono la modificazione al fine di renderle coerenti con il quadro regolatorio di cui al presente codice. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono analogamente, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nel medesimo codice.
Nell’esercizio delle loro potestà normative ed amministrative, le Regioni e i Comuni conformano i rispettivi ordinamenti alle disposizioni del presente decreto che costituiscono disposizioni di coordinamento nazionale in materia di gioco, astenendosi dall’introdurre misure o assumere azioni idonee a vanificare l’unitarietà del quadro regolatorio nazionale di fonte primaria in materia di giochi pubblici.
Per permettere alle regioni di confrontarsi con lo Stato in materia dei giochi, si istituisce presso le Conferenze Stato-Regioni un comitato tecnico permanente per l’analisi e la valutazione della normativa nazionale in materia di giochi pubblici, di dati e informazioni riguardanti la dinamica del settore dei giochi, nonché per l’elaborazione di proposte al Governo.
I Comuni saranno tuttavia coinvolti quale primaria forma di concorso nella salvaguardia degli interessi dei minori di età e di tutela della salute, in modo da assicurare il conseguimento dell’obiettivo del divieto assoluto e della scomparsa sul territorio di ogni forma di gioco praticato in assenza di titoli abilitativi statali.
Stop a distanziometri e limiti orari - Il Codice è chiaro in merito ai provvedimenti comunali che fino ad oggi hanno diviso i tribunali italiani. All’art. 13 si stabilisce l’esclusione di misure che si risolvono in forme di sostanziale espropriazione senza indennizzo di valori patrimoniali dei concessionari; esclusione di misure che si risolvono in forme di sostanziale espulsione dal territorio comunale della locale articolazione della rete fisica statale di raccolta del gioco con vincita in denaro; esclusione di limitazioni di distanza ed orarie nei riguardi dei punti di offerta di gioco che si conformano ai livelli organizzativi, di sicurezza e di legalità della rete fisica statale di raccolta di gioco. Qualsiasi pianificazione comunale dell’offerta di giochi pubblici deve essere sottoposta ad intesa in sede di Conferenza Stato-Città
AWP – Si conferma lo slittamento al 1 gennaio 2016 del cambio di base imponibile per gli apparecchi e vincoli più stringenti per tutta la filiera dell’automatico. Le Awp saranno collegate alla rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 72 per cento e non superiori al 78 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
Il decreto vieta la presenza, installazione, attivazione ed operatività di apparecchi da gioco (awp), negli esercizi generalisti secondari ovvero: ristorante, trattoria, osteria, pizzeria, enoteca, stabilimento balneare, piscina, albergo, pensione, ostello, locanda, bed&breakfast, agriturismo, campeggio, casa vacanze, edicole, circoli privati.
VLT – quelli, facenti parte della rete telematica di cui all’articolo 14-bis, comma 4, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento emanato, di concerto con il Ministro dell’interno, ai sensi dell’articolo 7, comma 4, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato:
1) il costo e le modalità di pagamento di ciascuna partita;
2) la percentuale minima e massima, comunque contenute tra l’85 per cento e il 90 per cento, della raccolta da destinare a vincite;
3) l’importo massimo e le modalità di riscossione delle vincite;
4) le specifiche di immodificabilità e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi;
5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi;
6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 10 e 11.
Rete fisica di Raccolta – La rete fisica di raccolta di gioco con vincita in denaro di un concessionario è costituita dall’insieme dei suoi punti di offerta di gioco, dei quali il concessionario risponde.
Nelle sale (gaming hall) la raccolta del gioco mediante apparecchi awp e vlt è consentita solo se esse hanno una superficie non inferiore a 50 metri quadrati e se è rispettato il parametro di un apparecchio ogni tre metri quadrati. Per le sale già in esercizio la disposizione trova applicazione per le concessioni attribuite successivamente alla scadenza di quelle in atto alla medesima data.
Al di fuori delle gaming hall l’installazione delle macchine è consentita esclusivamente nei punti di offerta di gioco costituiti da esercizi generalisti primari, ovvero bar, ricevitorie e rivendite in misura pari ad un apparecchio per ogni sette metri quadrati e, comunque, non superiore a sei apparecchi. L’esercizio dovrà avere al proprio interno uno spazio appositamente separato o dedicato, non visibile dall’esterno e gli apparecchi potranno essere attivati, esclusivamente mediante lettura o inserimento di codici numerici o alfanumerici a tempo esclusivi del giocatore e a lui rilasciati, di volta in volta, dal titolare dell’esercizio ovvero dal personale addettovi di cui il titolare risponde, oppure mediante utilizzo di apposita tessera.
Il processo di evoluzione tecnologica degli apparecchi awp – ricorda il decreto – per la loro integrale sostituzione entro il 31 luglio 2017 con apparecchi che consentono esclusivamente il gioco pubblico da ambiente remoto.
Al fine di promuovere l’adozione di forme di comunicazione e di cooperazione rafforzate basate sul reciproco affidamento, nonché di favorire nel comune interesse la prevenzione e la risoluzione delle relative controversie, è istituito il regime di adempimento collaborativo fra l’Agenzia e i concessionari delle reti di raccolta dei giochi di cui all’articolo 7, comma 1, lettere a) e b), dotati di un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo dei rischi di settore, propri e dei soggetti che compongono la relativa rete di raccolta di gioco, intesi quali rischi di operare in violazione di norme in materia di gioco ovvero in contrasto con i principi o con le finalità del relativo quadro regolatorio. L’adesione al regime comporta la possibilità per i concessionari di pervenire con l’Agenzia a una comune valutazione delle situazioni suscettibili di generare rischi di settore prima della attuazione e adozione delle scelte ed iniziative aziendali, attraverso forme di interlocuzione costante e preventiva su elementi di fatto, inclusa la possibilità dell’anticipazione del controllo.
Modifiche al Tulps e titoli abilitativi: Nel testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni:
a) all’articolo 86:
1) nel primo comma sono soppresse le parole “né sale pubbliche per bigliardi o per altri giuochi leciti o”;
2) il quarto comma è soppresso;
b) l’articolo 88 è soppresso.
L’esercizio dell’attività di offerta dei giochi pubblici presuppone il conseguimento della concessione rilasciata dall’Agenzia, nonché di una apposita autorizzazione rilasciata dalla stessa Agenzia ai concessionari ovvero, se l’organizzazione della rete fisica di raccolta li preveda, al gestore, all’esercente e al terzo incaricato. L’autorizzazione non può essere rilasciata ai soggetti che non siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia.
Per Vlt, scommesse e bingo, l’Agenzia chiede al questore competente per territorio un nulla-osta attestante la sussistenza, in capo al titolare dell’attività autorizzata ed ai suoi eventuali rappresentanti, dei requisiti soggettivi previsti dagli articoli 11, 12, 92 e 131 del Tulps e dalla normativa antimafia nonché l’adeguatezza dei locali utilizzati sotto l’esclusivo profilo della sicurezza pubblica.
Le licenze di cui all’articolo 86 del Tulps, valide ed efficaci alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono convertite, limitatamente ai loro effetti abilitativi per l’offerta di giochi pubblici, in autorizzazioni.
Elenco operatori: Requisito essenziale per l’iscrizione nell’elenco è che ciascuna delle persone di cui al comma 1, primo periodo, sia proprietaria di non meno di duecento apparecchi per il gioco di cui all’articolo 7, comma 1, lettera a), nonché in possesso del titolo abilitativo di cui all’articolo 88 del Tulps ovvero, successivamente all’entrata in vigore del presente codice, all’articolo 14.
Filiera di gioco e Contratto Tipo – Nel caso in cui l’organizzazione, la gestione e l’esercizio di un gioco pubblico siano affidate a più di un concessionario, ogni concessionario si avvale di una propria rete di punti di offerta di gioco pubblico della quale lo stesso risponde. I rapporti contrattuali tra i concessionari e gli altri soggetti che costituiscono le rispettive reti di raccolta di gioco sono conformi nei contenuti minimi obbligatori ad uno schema di contratto tipo di rete. Il corretto adempimento da parte del concessionario e dei soggetti che costituiscono la sua rete di raccolta del gioco, rispettivamente, della convenzione di concessione e dei contratti di rete costituisce livello essenziale di servizio nei riguardi dell’Agenzia.
I contratti che il concessionario stipula con ciascun titolare di un punto di offerta di gioco disciplinano, come minimo, i seguenti contenuti:
a) l’affidamento dell’attività di raccolta a soggetti dotati dei requisiti di cui al comma 4, dell’autorizzazione di cui all’articolo 14, relativamente ai giochi pubblici di cui all’articolo 7, comma 1, lettere b), c) ed e), ed in ogni caso per l’esercizio e la gestione di una sala da gioco (gaming hall), e, ove prescritto, iscritti nell’elenco di cui all’articolo 79, con obbligo di immediata comunicazione al concessionario della perdita anche di uno solo di tali requisiti;
b) l’impegno ad effettuare le operazioni di raccolta e, ove previsto, di pagamento di vincite, di rimborsi, nonché le ulteriori operazioni necessarie per una corretta gestione delle attività di gioco nel rispetto della vigente normativa e delle direttive attuative, dell’Agenzia e del concessionario, con utilizzo delle apparecchiature fornite dal concessionario stesso, con obbligo di astenersi da condotte idonee ad alterarne il funzionamento ed i flussi di comunicazione;
c) l’obbligo di utilizzo del materiale fornito dal concessionario per l’esercizio del gioco;
d) l’obbligo di pagare le somme dovute secondo le indicazioni del concessionario e dell’Agenzia;
e) il divieto di cessione a qualsiasi titolo dell’autorizzazione alla attività di raccolta, fatta salva la nomina di rappresentanti, dotati comunque degli stessi requisiti della persona che li nomina e sottoposta in ogni caso ad approvazione preventiva del concessionario e dell’Agenzia;
f) l’accettazione delle modifiche del contenuto minimo del contratto, qualora chieste dall’Agenzia in conseguenza di modifiche normative o esigenze di ordine tecnico imposte al settore dei giochi pubblici;
g) l’obbligo di uniformarsi agli obblighi e ai doveri conseguenti alle regole in materia di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell’articolo 23 e delle disposizioni delle competenti autorità;
h) facoltà di recesso dal contratto da parte del punto di offerta di gioco, con un preavviso non inferiore a tre mesi e previsione di indennizzi a favore del concessionario predeterminati e proporzionati agli investimenti effettuati;
i) accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco, in caso di decadenza del concessionario ovvero di revoca della concessione, del subentro o della sostituzione nel rapporto contrattuale di altro concessionario ovvero di un soggetto terzo designato dall’Agenzia, previa comunicazione da parte dell’Agenzia.
l) obbligo, da parte del titolare del punto di offerta di gioco di consentire all’Agenzia e ai suoi incaricati accessi, ispezioni e verifiche presso tutti i locali nei quali si svolge attività funzionale o, comunque, connessa alla raccolta del gioco;
m) impegno dei titolari dei punti di offerta di gioco a produrre con frequenza annuale la documentazione aggiornata presentata al momento della sottoscrizione del contratto, attestante il possesso dei requisiti di cui al presente articolo;
n) facoltà del concessionario di risolvere di diritto il contratto con il titolare del punto di offerta di gioco:
1) per violazioni, in numero non inferiore a quattro, delle disposizioni inerenti il divieto di accesso dei minori di età al gioco;
2) per comportamenti irregolari o illegali predeterminati, da parte del titolare del punto di offerta di gioco;
3) per l’emissione, in applicazione alla normativa antimafia, di provvedimenti provvisori o definitivi nei confronti dei titolari dei punti di offerta di gioco;
4) per la perdita dei requisiti ovvero dell’iscrizione di cui alla lettera a);
o) accettazione da parte del titolare del punto di offerta di gioco del fatto che il concessionario consulti banche dati private per l’acquisizione di dati ed informazioni occorrenti per l’osservanza delle disposizioni del presente articolo.
Gli schemi di contratto del concessionario sono sottoposti da quest’ultimo all’Agenzia per la verifica di conformità dei loro contenuti minimi alle disposizioni del presente articolo.
I concessionari non devono stipulare contratti con titolari di punti di offerta del gioco condannati, anche con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, e successive modificazioni, e dagli articoli 314, 316, 317, 318, 319, 319-ter, 320, 321, 322, 323, 416, 416-bis, 644, 648-bis e 648-ter del codice penale ovvero, se commesso all’estero, per un delitto di criminalità organizzata o di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite. I contratti di cui al comma 1 prevedono in ogni caso il recesso del concessionario al verificarsi di una delle circostanze di cui al periodo precedente.
Le disposizioni del comma 4 trovano applicazione quando la sentenza o il decreto di condanna, ovvero l’imputazione, siano nei confronti:
a) del titolare, in caso di impresa individuale;
b) dei soci, in caso di società in nome collettivo;
c) dei soci accomandatari, in caso di società in accomandita semplice;
d) degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza, in caso di società, ovvero dell’amministratore unico, del presidente e dell’amministratore delegato, in caso di società di altro tipo o di consorzio.
Il concessionario comunica all’Agenzia il recesso ovvero la risoluzione dei contratti con i titolari dei punti di offerta di gioco per una delle cause previste dal presente articolo, affinchè l’Agenzia le conservi per consultazioni informative che un concessionario le rivolgesse prima della stipula di un contratto con un punto di offerta di gioco. E’ fatto divieto al concessionario di stipulare i contratti di cui al presente articolo con un titolare di punto di offerta di gioco relativamente al quale è stata effettuata la comunicazione all’Agenzia di cui al precedente periodo.
(Pressgiochi)