Tar Lazio, Legittimo negare l'88 Tulps ai soggetti non in possesso della concessione
E' quanto afferma la Prima Sezione Ter del Tar Lazio nel respingere il ricorso intentato dal gestore di un CED collegato a SKS365 contro il provvedimento con cui la Questura di Avellino aveva respinto la richiesta della licenza di pubblica sicurezza.
In sostanza, il Collegio ritiene legittimo che chi voglia raccogliere scommesse in Italia debba ottenere "licenze per l'esercizio dell'attività di bookmaker, previa concessione dell'AAMS ed autorizzazioni di polizia, escludendo il loro mutuo riconoscimento con professionisti esteri". E ricordando la giurisprudenza comunitaria, e in particolare la sentenza Biasci proprio su doppio titolo, afferma che "l'obiettivo attinente alla lotta contro la criminalità collegata ai giochi d'azzardo è idoneo a giustificare le restrizioni alle libertà fondamentali derivanti dalla previsione, a opera della normativa nazionale (art. 88 del Tulps), della concessione e dell'autorizzazione di polizia, purché tali restrizioni soddisfino il principio di proporzionalità e nella misura in cui i mezzi impiegati siano coerenti e sistematici, spettando al giudice nazionale verificare se il sistema nazionale risponda realmente all'obiettivo di prevenire le attività criminali o fraudolenti". E di seguito, il Tar spiega che il sistema concessorio-autorizzatorio, "è interamente costruito intorno al soggetto che effettivamente abbia il potere di organizzare e gestire il flusso delle scommesse medesime. Ciò vale anche nell’ipotesi in cui la società estera abbia costituito in Italia una società collegata o affiliata, che a sua volta si avvalga del CTD, in quanto ciò che la norma considera rilevante è la presenza della concessione in capo all’effettivo gestore delle scommesse, che poi a sua volta può avvalersi di altri soggetti. L’eventuale ‘incaricato’ deve, comunque, derivare il potere gestorio, quale che sia, da un soggetto concessionario.
In sostanza, l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati".
E quindi, tornando alla vicenda del CED, secondo il Tar la Questura non commette nessun errore negando la licenza di pubblica sicurezza per il solo fatto che il soggetto non dispone della concessione: un simile diniego infatti "costituisce l’unico strumento attraverso il quale risulta individuabile l’effettivo gestore delle scommesse. In definitiva, la qualità di concessionario costituisce il presupposto imprescindibile per svolgere l’attività in questione, sicché la licenza di polizia può essere rilasciata esclusivamente a soggetti concessionari o autorizzati da parte di Ministeri o di altri enti, ai quali la legge riserva la possibilità di svolgere l’attività suddetta".
(Agimeg/ip)