Consiglio di Stato: legittimo il rifuto dell'88 Tulps a Ced e Ctd. Unico soggetto abilitato a chiederlo sarebbe il bookmaker
"L’autorizzazione sarebbe data inutilmente se, per espresso accordo delle parti, il CTD non può svolgere quell’attività, di gestione effettiva dei contratti di scommessa, per cui è stata fatta la richiesta e che ne costituisce anche la causa e il fondamento giuridico. In altri termini, l’astratta abilitazione a gestire un segmento del sistema scommettitorio può costituire solo fonte di pericolo per l’ordine pubblico se non viene abilitato anche l’effettivo gestore, che, solo se appunto abilitato, può avvalersi di autonomi incaricati".
Ma "la società estera è rimasta volutamente estranea alla richiesta di autorizzazione, presentata invece dal CTD, nel dichiarato intento di ottenere ugualmente lo scopo di gestire il mercato, utilizzando il meccanismo della mediazione esclusiva e sistematica dei CTD, in ragione del fatto che non aveva voluto o potuto partecipare alle gare indette dall’amministrazione al fine di allargare il mercato all’iniziativa privata, laddove, per il numero e la qualità delle stesse, si ponevano in contrasto con la normativa europea, che non tollerava il sistema esibito dall’ordinamento italiano".
I giudici di Palazzo Spada hanno quindi rifiutato un nuovo rinvio alla Corte di Giustizia, affermando che la sentenza di oggi "si pone espressamente in linea con i pronunciati precedenti (comunitari, NdR), che avevano avuto ad oggetto le gare per l’ottenimento della concessione e che le imprese estere avevano contestato sotto vari profili, come il numero delle concessioni, le distanze tra i concessionari e la posizione di privilegio di coloro che erano già titolari di concessione rispetto ai nuovi aspiranti.
Tali questioni - afferma il Consiglio di Stato - sono del tutto estranee all’oggetto del presente giudizio, se non per il profilo di indicare al giudice le ragioni che hanno reso impossibile l’ingresso nel mercato italiano della società estera. Ma per le ragioni ampiamente spiegate, quand’anche fossero fondate, non potrebbero mai consentire al CTD di svolgere un’attività tale eludere il controllo di ordine pubblico sull’effettivo gestore e sulla sussistenza in capo ad esso dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge".
Pienamente legittimi pertanto i provvedimenti con cui varie Questure negavano la licenza di Pubblica Sicurezza motivati sul mancato possesso della concessione: la Questura "a fronte di una domanda con cui veniva chiesta l’autorizzazione unicamente a favore di un soggetto dichiaratamente estraneo all’organizzazione e alla gestione delle scommesse, e sostanzialmente irresponsabile circa l’esito dei contratti, non poteva che fare riferimento all’assenza della concessione, che, non solo era compatibile con l’ordinamento comunitario, ma costituiva anche l’unico strumento attraverso il quale diventava possibile l’esatta individuazione dell’effettivo gestore".
(Agimeg/rg)