CGE, la sentenza Costa Cifone nella relazione annuale della Corte
E' quanto si legge nella relazione annuale 2012 della Corte di Giustizia a proposito della sentenza Costa Cifone, con cui sono stati censurati alcuni aspetti della normativa italiana in materia di scommesse.
Nella relazione si evidenzia inoltre che "un regime di distanze minime tra punti di vendita può essere giustificato soltanto qualora sia escluso che il reale obiettivo di tali norme è quello di proteggere le posizioni commerciali degli operatori esistenti, anziché quello di incanalare la domanda di giochi d’azzardo entro circuiti controllati".
E ancora "gli articoli 43 CE e 49 CE ostano a che vengano applicate sanzioni per l’esercizio di un’attività organizzata di raccolta di scommesse senza concessione o senza autorizzazione di polizia nei confronti di persone legate ad un operatore che era stato escluso da una gara in violazione del diritto dell’Unione, anche dopo la nuova gara destinata a rimediare a tale violazione, qualora quest’ultima gara e la conseguente attribuzione di nuove concessioni non abbiano effettivamente rimediato all’illegittima esclusione di detto operatore dalla precedente gara. Infine, secondo la Corte, risulta dagli articoli 43 CE e 49 CE, dal principio di parità di trattamento, dall’obbligo di trasparenza, nonché dal principio di certezza del diritto che le condizioni e le modalità di una gara relativa a giochi d’azzardo diversi dalle corse dei cavalli, e in particolare le norme contemplanti la decadenza di concessioni rilasciate al termine di tale gara, devono essere formulate in modo chiaro, preciso e univoco".
(Agimeg/rg)