CGE, in autunno sentenza caso Biasci su art. 88 Tulps

Una udienza epocale quella di oggi: a comparire sul banco degli imputati questa volta non è stata Stanleybet, protagonista delle battaglie legali precedenti, che anzi per la prima volta nella storia si è presentata insieme allo Stato Italiano, come alleato, di fronte alla Corte di Giustizia.

È invece Goldbet al centro del contenzioso: la Corte di Giustizia Europea sarà infatti chiamata a pronunciarsi sull'articolo 88 del TULPS, per la parte in cui subor dina il rilascio dell'autorizzazione di polizia alla concessione AAMS.

E' la prima volta che l'articolo del Tulps viene rimesso alla Corte di Giustizia. A rinviare la questione al giudice comunitario è stato il Tar Toscana in un ricorso contro il diniego della licenza di pubblica sicurezza a un Ced collegato al bookmaker austriaco GoldBet. Quattro i quesiti pregiudiziali che il Tar ha ricolto alla CGE.

Il primo è sulla compatibilità con il diritto comunitario dell'art.88 Tulps, se la norma del Tulps, così come interpretata da quella del decreto incentivi, sia contraria agli articoli 43 e 49 del Trattati CE che pongono i principi di libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi.

E ancora se sia compatibile con il diritto comunitario un sistema, come quello italiano, che ad esempio "prevede un indirizzo generale di tutela delle concessioni rilasciate anteriormente al mutato quadro normativo", e prescrive la decadenza della concessione qualora la compagnia svolga in modo "diretto o indiretto … attività transfrontaliere assimilabili".

Il terzo quesito riguarda la possibilità di adottare restrizioni giustificate da motivi di interesse generale, il giudice italiano vuole sapere se simili restrizioni siano ammesse anche quando l'interesse generale viene "già tenuto sufficientemente in considerazione in virtù delle norme, dei controlli e delle verifiche alle quali il prestatore dei servizi è soggetto nello Stato di stabilimento".

E infine, il Tar chiede se i giudici nazionali nel valutare la proporzionalità di simili restrizioni debbano "tener conto del fatto che nello Stato di stabilimento del prestatore dei servizi le norme applicabili prevedono controlli di intensità uguale o addirittura superiore ai controlli imposti dallo Stato in cui viene effettuata la prestazione di servizi".

 

(Agicos/mz)

indietro