STS: “Per le tabaccherie, il contingentamento slot in Piemonte è più restrittivo di quello nazionale. Necessario ritornare ai valori del 2016”

“Il Sindacato Totoricevitori Sportivi aderisce alla Federazione Italiana Tabaccai che è l’organizzazione maggiormente rappresentativa delle rivendite di generi di monopolio con annessa ricevitoria di giochi, per un totale di 48.000 associati sul territorio nazionale”, si legge nella memoria.

“In Piemonte sono presenti poco meno di 3.000 rivendite, 2.827 delle quali associate a FIT-STS, tutte organizzate come ditte individuali e piccole imprese a conduzione familiare presso le quali, considerato il titolare e mediamente due collaboratori, operano circa 9.000 persone. La L.R. n. 19/2021 ha consentito a determinate tipologie di esercizi pubblici e commerciali nonché alle rivendite di generi di monopolio, di reinstallare, a determinate condizioni, senza osservare i limiti distanziali da luoghi sensibili, gli apparecchi da intrattenimento di cui all’art. 110, comma 6, TULPS che per effetto della L.R. n. 9/2016, avevano dovuto rimuovere.

Le tabaccherie ubicate sotto distanza le quali avevano dovuto dismettere gli apparecchi già detenuti alla data del 19 maggio 2016, hanno pertanto potuto reinstallarli nel rispetto dei limiti numerico – quantitativi previsti per le nuove aperture di esercizio previsti dall’art. 18 della L.R. n. 19/2021. Per mezzo delle presenti osservazioni lo scrivente intende motivare la richiesta di approvazione di un emendamento all’art. 26, comma 2, della L.R. n. 19/2021 finalizzato a consentire alle rivendite di generi di monopolio di reinstallare un numero di apparecchi uguale a quello detenuto in precedenza nel rispetto dei principi dell’irretroattività della legge e della parità di trattamento. – Osservazioni al CAPO VI – Disposizioni in materia di gioco d’azzardo.

In particolare, osservazioni all’articolo 26 (Interpretazione autentica e modifiche all’articolo 26 della L.R. n. 19/2021) e proposta emendativa: I commi 1 e 2 dell’art. 26 della L.R. n. 19/2021 consentono ad alcune tipologie di esercizi, tra cui le rivendite di generi di monopolio, di reinstallare gli apparecchi da intrattenimento ex art. 110, comma 6 TULPS che erano stati rimossi nel maggio del 2016 in attuazione delle disposizioni dell’allora vigente L.R. n. 9/2016. La reinstallazione è avvenuta previa apposita istanza presentata dagli interessati all’ufficio competente del Comune di ubicazione dell’esercizio. Nello specifico, il comma 2 stabilisce le condizioni per la reinstallazione degli apparecchi da parte dei “titolari di autorizzazione rilasciata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli”, vale a dire le rivendite di generi di monopolio presso le quali alla data del 19 maggio 2016 erano collocati gli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, lett. a) TULPS rimossi per effetto delle disposizioni di cui alla L.R. n. 9/2016. Nell’ottemperare all’istanza di reinstallazione, le tabaccherie hanno potuto reinstallare un numero di apparecchi contingentato dall’art. 18 della L.R. n. 19/2021”, aggiunge.

“L’ultimo capoverso dell’art. 26, comma 2, infatti prevede il rispetto dei limiti numerico-quantitativi di cui al precedente articolo 18 recante “Ulteriori disposizioni per le nuove aperture di esercizio”. L’applicazione del contingentamento regionale ha determinato il fatto che le tabaccherie ammesse alla misura hanno potuto reinstallare un numero di apparecchi inferiore rispetto a quelli regolarmente detenuti alla data del 19 maggio 2016. Il contingentamento previsto dall’art. 18 della Legge Regionale, infatti, è restrittivo rispetto al contingentamento nazionale individuato dal Decreto del Direttore Generale dei Monopoli di Stato prot. n. 2011/30011/Giochi/UD del 27 luglio 2011 recante “Determinazione dei criteri e parametri numerico quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S.” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 12 agosto 2011, n.187.

In base al suddetto provvedimento, il numero di apparecchi ex art. 110, comma 6, lett. a) (cosiddette newslot o AWP) installabili presso le rivendite di generi di monopolio è il seguente: “fino a n. 2 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 10 mq. e fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 mq. purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20 metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 10 metri quadrati della superficie del punto di vendita, sino ad un massimo di 8 apparecchi”. In base alla suddetta norma, le tabaccherie possono installare un numero di apparecchi parametrato alla superficie dell’area di vendita superiore rispetto ad altri tipi di esercizi pubblici quali bar e assimilati.

La ragione di questo diverso trattamento risiede nel riconoscimento ai tabaccai dello status di operatori professionali del gioco, giuridicamente sancito dal suddetto decreto anche in ragione del loro essere concessionari dello Stato. L’intervento della Legge Regionale 19/2021, assoggettando i tabaccai legittimati a reinstallare le newslot al contingentamento previsto dall’art. 18 per le nuove aperture di esercizio, ha di fatto deprivato la rete delle tabaccherie delle condizioni di installabilità loro riconosciute da una legge nazionale preesistente. Risulta pertanto necessario rimuovere tale difetto riconoscendo alle tabaccherie la facoltà di reinstallare lo stesso numero di apparecchi detenuti alla data del 19 maggio 2016 attraverso l’approvazione del seguente emendamento all’art. 26, comma 2, L.R. 19/2021: Dopo le parole “e reinstallarli” aggiungere le parole “purché venga mantenuto un numero di apparecchi non superiore a quello già esistente alla data del 19 maggio 2016”; le parole “fermo restando i limiti di cui all’art. 18” sono eliminate. In tal modo, si ristabilisce lo status quo esistente al momento dell’entrata in vigore della L.R. n. 9/2016 nel rispetto del principio secondo il quale la legge non dispone che per l’avvenire.

Si elimina inoltre la disparità di trattamento delle tabaccherie rispetto agli esercizi di cui all’art. 3, comma 1, lettere c) e d), vale a dire le sale da gioco ove il gioco tramite apparecchi di intrattenimento si svolge in via esclusiva o prevalente e le sale scommesse autorizzate ai sensi dell’art. 88 TULPS. Tali tipologie di esercizi sono esentate dal rispetto del contingentamento previsto dall’art. 18 per le nuove aperture di esercizio dall’art. 26, comma 1, che consente loro di reinstallare lo stesso numero di apparecchi detenuti alla data del 19 maggio 2016. Il Sindacato Totoricevitori Sportivi – FIT auspica l’accoglimento delle seguenti osservazioni per mezzo dell’approvazione dell’emendamento summenzionato”, conclude.

 

(Agimeg - cdn)

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