Slot, Consiglio di Stato accoglie ricorso bar: “Pagamento per rinnovo iscrizione effettuato con lieve ritardo, no a cancellazione da elenco Ries”
Nella sentenza si legge: “Il ricorrente esercita l’attività di bar dal 7 gennaio 2013, presso l’esercizio situato in Milano (…) e si è iscritto nell’elenco di coloro che svolgono ogni attività inerente alla raccolta del gioco mediante apparecchi da divertimento e intrattenimento, all’interno della rete dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli per la gestione telematica degli apparecchi da gioco, con il codice di iscrizione IS1100124754Q (cd. albo RIES). In data 10 gennaio 2020, ha presentato istanza per il rinnovo dell’iscrizione. Con il provvedimento impugnato, l’Amministrazione dei Monopoli ha disposto la cancellazione del suo nominativo dell’anzidetto elenco, per un periodo di cinque anni, con la motivazione che dai controlli effettuati è emerso che l’impresa individuale appellante non ha provveduto al versamento della somma di € 150,00, prevista a titolo di quota annuale per il rinnovo dell’iscrizione.
La disciplina avente ad oggetto la tenuta e gestione dell’elenco in questione è contenuta nell’art. 1, comma 533-bis, della legge n. 266 del 2005: “L’iscrizione nell’elenco di cui al comma 533, obbligatoria anche per i soggetti già titolari, alla data di entrata in vigore del medesimo comma, dei diritti e dei rapporti in esso previsti, è disposta dal Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato previa verifica del possesso, da parte dei richiedenti, della licenza di cui all’articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, e della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente, nonché dell’avvenuto versamento, da parte dei medesimi, della somma di euro 150. Gli iscritti nell’elenco rinnovano annualmente tale versamento. Con decreto direttoriale del Ministero dell’economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabiliti gli ulteriori requisiti, nonché tutte le ulteriori disposizioni applicative, eventualmente anche di natura transitoria, relative alla tenuta dell’elenco, all’iscrizione ovvero alla cancellazione dallo stesso, nonché ai tempi e alle modalità di effettuazione del predetto versamento, da eseguirsi, in sede di prima applicazione, entro e non oltre il 31 ottobre 2011; restano ferme le domande ed i versamenti già eseguiti alla data del 30 giugno 2011” (comma aggiunto dall’articolo 1, comma 82, della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successivamente sostituito dall’articolo 24, comma 41, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98).
Dagli atti di causa, è risultato che l’istante ha presentato la domanda di rinnovo dell’iscrizione nel mese di gennaio 2020, senza versare l’anzidetto importo di euro 150,00. Vi ha poi provveduto nel mese di ottobre 2020, e cioè subito dopo avere ricevuto (nel mese di settembre 2020) la notifica del decreto di cancellazione.
La legge statale si è limitata a prevedere pochi principi della materia, e cioè:
a) il possesso della licenza di cui all’articolo 86 o 88 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
b) il possesso della certificazione antimafia prevista dalla disciplina vigente;
c) l’avvenuto versamento della somma di euro 150,00, da rinnovarsi annualmente.
La legge statale ha rimesso, invece, all’Amministrazione dei Monopoli, la regolamentazione di dettaglio circa la tenuta dell’elenco, e dunque la fissazione delle regole che riguardano l’iscrizione, la cancellazione e le condizioni per effettuare il versamento della somma di denaro.
L’Amministrazione, con il decreto direttoriale qui impugnato, ha disciplinato all’art. 4 i requisiti di iscrizione [in particolare, la lettera c) prevede che del versamento sia rilasciata quietanza, e che della stessa debba farsi menzione nell’istanza di iscrizione o di rinnovo]; al successivo art. 5, ha disciplinato gli ‘ulteriori requisiti’, definiti come “ostativi” (si tratta di elementi o circostanze che debbono sussistere ‘in negativo’, ossia non verificarsi, a pena di cancellazione dall’elenco e di divieto di successiva re-iscrizione nel medesimo per un tempo pari almeno a cinque anni).
Nello specifico, la lettera d) menziona i provvedimenti di cancellazione per perdita dei requisiti che ostino al mantenimento dell’iscrizione.
È indiscusso che tra questi requisiti, come sopra si è illustrato, rientri il versamento dell’importo di euro 150,00.
Ciò che è oggetto, invece, dell’odierna materia del contendere, è la legittimità, sub specie di adeguatezza e proporzionalità, della sanzione applicata (cancellazione dell’impresa dal registro) rispetto alla condotta tenuta dall’istante (mancato pagamento immediato, successivamente sanato).
Il decreto direttoriale impugnato non disciplina il ravvedimento operoso.
L’art. 27, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (in vigore dal 25 dicembre dello stesso anno), ha innovato la materia, prevedendo le condizioni subordinatamente alle quali l’omesso versamento può essere regolarizzato, con l’applicazione delle maggiorazioni.
La legge statale applicabile ratione temporis, non ha infatti disciplinato direttamente le condizioni del pagamento tardivo, come invece ha previsto l’attuale disciplina vigente, né ha rimesso la sua regolamentazione concreta alla disciplina attuativa demandata all’Agenzia.
La Sezione ritiene che la nuova norma, benché entrata in vigore successivamente alla presentazione dell’istanza per cui è causa, e dunque ratione temporis ad essa non applicabile, sia espressiva di principi generali dell’ordinamento, quali quelli di proporzionalità, adeguatezza, utilità, effetto utile e stretta necessità del mezzo rispetto allo scopo.
La Sezione ritiene, dunque, che, limitatamente al periodo pregresso l’entrata in vigore della nuova disciplina, le sanzioni irrogate dall’Amministrazione dei Monopoli debbano essere sindacate sotto il profilo della proporzionalità e stretta necessità, tenuto conto delle circostanze concrete del caso.
Nel caso che qui ricorre, il pagamento è avvenuto a pochi giorni di distanza rispetto all’accertamento, senza che il destinatario, sempre regolare nei pregressi pagamenti (o, almeno, del contrario non è stata fornita prova, non risultando nulla dagli atti processuali), sia stato messo nelle condizioni di sanare l’inadempimento, poi effettivamente avvenuto.
Pertanto, anche rispetto al perseguimento dell’interesse pubblico generale, non si ravvisano esigenze tali da imporre necessariamente, come unica ed ultima ratio, la misura più afflittiva della cancellazione dell’impresa dal registro, che comporta quale ulteriore negativa conseguenza il divieto di re-iscrizione per un ulteriore quinquennio.
In definitiva, l’appello deve essere accolto e conseguentemente, in riforma della sentenza appellata, deve essere disposto l’annullamento degli atti impugnati in primo grado.
Le spese del doppio grado sono compensate in considerazione della novità della questione trattata”.
(Jamma.it)