Consiglio dei ministri, via libera a legge della Puglia sul contrasto del Gap. Distanziometro a 250 metri per le nuove aperture
Secondo quanto stabilito dalla normativa, "le nuove autorizzazioni all’esercizio non vengono concesse nel caso di ubicazioni in un raggio inferiore a 250 metri, misurati per la distanza pedonale più breve su suolo pubblico, da istituti scolastici primari e secondari, università, biblioteche pubbliche, strutture sanitarie e ospedaliere e luoghi di culto. Restano valide le autorizzazioni comunque concesse prima della data di entrata in vigore della presente disposizione".
Inoltre, "Ai fini della presente legge per nuova autorizzazione si intende l’installazione di apparecchi aggiuntivi, esclusa la sostituzione di apparecchi esistenti. L’ampliamento dei locali superiore al 75 per cento della superficie esistente o il trasferimento dell’attività in altro locale è equiparato a nuova apertura. Non rientrano nei casi di cui al presente comma, per gli esercizi già esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, le ipotesi di variazioni della titolarità di esercizi, di variazioni del concessionario o della nomina di nuovo rappresentante legale.”
"I gestori - aggiunge la normativa - di centri scommesse e spazi per il gioco con vincita in denaro, nonché tutto il personale ivi operante, sono tenuti a frequentare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente diposizione e successivamente con cadenza biennale, corsi di formazione organizzati, su base provinciale, dalle aziende sanitarie locali (ASL) o da altri soggetti individuati con apposito provvedimento di Giunta regionale, vertenti sulla normativa vigente in materia di gioco lecito, con particolare riguardo alla disciplina sanzionatoria e alla regolamentazione locale, sul riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal gioco patologico, sulla prevenzione e riduzione di questo rischio e sull’attivazione della rete di sostegno. Il mancato adempimento di questo obbligo comporta l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 8". “E’ altresì vietata, all’esterno dei locali che ospitano case da gioco, sale bingo, ricevitorie, agenzie ippiche e/o qualunque altro genere di attività che offra giochi con vincite in denaro, comunque denominati, qualunque forma di esposizione di cartelli, manoscritti e/o proiezioni video che pubblicizzino la possibilità di vincita ovvero vincite, di qualunque importo, appena accadute o risalenti nel tempo", continua.
"La Giunta regionale promuove la stipula di apposita convenzione tra la Regione, le Forze dell’Ordine presenti sul territorio regionale, i concessionari di giochi e scommesse e le ASL pugliesi, finalizzata ad attivare uno specifico programma comune di azioni e di interventi nel campo della prevenzione, della vigilanza e del contrasto alle violazioni di norme regionali e nazionali in materia di gioco d’azzardo, anche allo scopo di determinare un effetto deterrente e dissuasivo rispetto all’assunzione di comportamenti illeciti da parte di gestori ed esercenti", conclude.
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