Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) ha accolto il ricorso di una società concessionaria per il gioco a distanza, annullando parzialmente una Determinazione Direttoriale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) del 25 ottobre 2024. La sentenza, stabilisce che l’istituzione dell’Albo dei Punti Vendita Ricariche (PVR) non può essere applicata subito ai concessionari attualmente in regime di proroga tecnica, ma solo a quelli che saranno selezionati tramite la futura gara pubblica prevista dal decreto legislativo n. 41/2024.

Dunque, il Tar Lazio ha stabilito che “in relazione alla predetta disposizione direttoriale, si dispone l’annullamento degli artt. 9 e 10 (recanti, rispettivamente “disposizioni transitorie e finali” e “entrata in vigore”), nella parte in cui impongono l’applicazione della determinazione in confronto dei concessionari in regime di proroga tecnica ed agli esercenti (titolari dei Punti Vendita Ricariche) collegati a tali concessionari”.

La decisione nasce dalla contestazione di una determina ADM che regolava l’iscrizione obbligatoria all’Albo per i titolari di punti vendita autorizzati alla ricarica dei conti di gioco, introducendo requisiti più severi e nuove regole operative. La società ricorrente aveva denunciato l’illegittimità dell’applicazione immediata dell’Albo, sostenendo che violasse i principi di stabilità e legittimo affidamento, compromettendo l’equilibrio economico delle concessioni in corso.

Il TAR ha riconosciuto la fondatezza di queste critiche, sottolineando che l’introduzione dell’Albo, senza una fase transitoria, perturba i rapporti concessori esistenti, riducendo la rete fisica di prossimità dei concessionari e incidendo sui loro margini di redditività. Il Collegio ha richiamato i principi europei di proporzionalità e tutela dell’affidamento, sanciti anche dal decreto legislativo, chiarendo che le nuove regole devono valere solo per i futuri concessionari, non per quelli in proroga tecnica, in scadenza nel 2025.

 

24/02/2025 (Agimeg)