I concessionari di gioco online che non hanno partecipato alla gara per il rinnovo delle concessioni dovranno presentare, entro il 5 settembre, la domanda per prolungare le proprie concessioni fino al 12 novembre 2025. In caso di mancata presentazione, le concessioni termineranno il 18 settembre 2025. E’ quanto si legge in una determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. In caso di mancata proroga, i concessionari non potranno più operare, e neppure migrare i conti dei giocatori verso altri operatori. Per quanto concerne la migrazione dei conti di gioco, non è sufficiente che l’Agenzia abbia concesso l’autorizzazione. È necessario che l’operazione venga conclusa e che l’Ufficio venga informato del suo completamento entro il 5 settembre 2025.
Qualora un concessionario non riesca a completare l’operazione entro tale data, dovrà richiedere una proroga della concessione. In assenza di tale proroga e del completamento della migrazione entro la scadenza stabilita, la concessione verrà revocata e il concessionario perderà il diritto di procedere al trasferimento dei conti.
Medesimo procedimento per i concessionari che ottengono una proroga della licenza fino al 12 novembre: “in tal caso, la data ultima per il completamento dell’attività di migrazione da parte dei concessionari che non risultino aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica è ovviamente il 12 novembre 2025”.
Ecco il provvedimento integrale:
La determinazione direttoriale n. 504068 del 24 luglio 2025 ha offerto la possibilità, a tutti i concessionari in proroga abilitati alla raccolta del gioco a distanza di prorogare ulteriormente le concessioni sino al 12 novembre 2025, termine ultimo della procedura per l’affidamento in concessione dell’esercizio e della raccolta a distanza dei giochi di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, agli stessi oneri e condizioni previste dalle convenzioni accessive alle rispettive concessioni, parametrate alla durata effettiva della proroga.
In vista dell’approssimarsi del termine ultimo per presentare la domanda di proroga, fissato al 5 settembre p.v., si ritiene necessario chiarire alcuni aspetti, onde evitare qualsivoglia fraintendimento che possa dare adito a controversie.
In primo luogo, si sottolinea che in caso di mancato presentazione dell’istanza di proroga entro il termine del 5 settembre 2025, l’Agenzia procederà, con effetti dal 18 settembre 2025, alla cessazione delle concessioni che non abbiano tempestivamente aderito.
Stante il termine dell’attività delle concessioni non prorogate, è conseguenziale che i soggetti scaduti non potranno procedere ad alcuna attività riservata ai soggetti attivi, ivi compresa la migrazione dei conti di gioco verso concessionari attivi.
In merito, si rammenta che la migrazione massiva dei conti di gioco è prevista e disciplinata nella circolare n. 351477 in costanza dell’attuale concessione, cosicché è di tutta evidenza che la scadenza della concessione, determinandone la sua inefficacia, comporta il venir meno di uno dei requisiti richiesti.
In secondo luogo, in ordine ai concessionari che abbiano richiesto la migrazione dei conti in data antecedente al 5 settembre, si sottolinea che la migrazione deve ritenersi perfezionata allorché il concessionario istante, terminata l’operazione con il supporto del partner tecnologico dell’Agenzia, ha comunicato – entro il predetto termine del 5 settembre – all’Ufficio scrivente il completamento dell’attività.
Non è, quindi, sufficiente il rilascio dell’autorizzazione da parte dell’Agenzia, ma è necessario il compimento dell’operazione e la successiva comunicazione all’Agenzia della conclusione dell’attività per poter ritenere definita la migrazione.
Ne deriva che, qualora alla data del 5 settembre, non sia terminata l’attività e non ne sia stata informata l’Agenzia, il concessionario che cede i conti di gioco, anche se abbia ottenuto l’autorizzazione alla stessa in data antecedente il 5 settembre, dovrà prorogare la concessione qualora intenda ancora portare a termine la migrazione.
In difetto, la concessione scadrà, senza alcuna possibilità di procedere ad ulteriore attività di migrazione, richiamandosi quanto scritto ai capoversi precedenti.
Analoghe considerazioni valgono, ovviamente, per i concessionari che aderiranno alla proroga sino al 12 novembre, in relazione a tale data; in tal caso, la data ultima per il completamento dell’attività di migrazione da parte dei concessionari che non risultino aggiudicatari della procedura ad evidenza pubblica di cui all’articolo 6 del D.lgs. 25 marzo 2024, n. 41, come sopra esplicitata, è ovviamente il 12 novembre 2025.
Da ultimo, si rammenta la necessità, peraltro evidenziata nelle specifiche note di autorizzazione, di concordare celermente con il partner tecnologico dell’Agenzia le modalità di migrazione dei conti di gioco autorizzate dall’Ufficio al fine di consentire un ordinato e regolare decorso dell’attività.
Da cdn/AGIMEG, 29/08/2025