Il Consiglio di Stato (Sezione V) ha confermato la legittimità del bando dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (ADM) per le nuove concessioni del gioco pubblico a distanza, respingendo l’appello proposto da Plivio S.r.l. e Sogno di Tolosa Ltd e dichiarando estinto il giudizio per le altre società che avevano rinunciato (tra cui Betpremium, Begame, Vincitù, Scommettendo, Sportbet). Il contenzioso riguardava la procedura di gara per l’affidamento, per nove anni, delle concessioni del gioco online, fondata sul decreto legislativo n. 41/2024. Le società ricorrenti contestavano in particolare: l’importo dell’una tantum di 7 milioni di euro per ciascuna concessione (4 milioni all’aggiudicazione e 3 milioni all’avvio del servizio), il piano minimo di investimenti collegato a tale importo, il divieto di utilizzo di più “skin” (un solo sito/marchio per concessionario), le regole sui PVR contenute nello schema di convenzione e collegate alla determina ADM del 25 ottobre 2024. Secondo le appellanti, queste condizioni sarebbero sproporzionate, anticoncorrenziali e tali da impedire la partecipazione alla gara, oltre a violare principi costituzionali e del diritto UE.

 

Il Consiglio di Stato, però, ha ribadito un punto chiave: le clausole del bando possono essere impugnate subito solo se “immediatamente escludenti”, cioè se rendono impossibile a un operatore medio presentare un’offerta sostenibile. Nel caso concreto, le società non hanno dimostrato che l’una tantum, gli investimenti e il divieto di skin costituiscano una barriera insuperabile.

 

I dati prodotti da ADM indicano che, nonostante l’aumento degli oneri, la concessione resterebbe remunerativa per la maggior parte degli operatori. La gara ha comunque visto la partecipazione di 51 concorrenti, segnale che il mercato è in grado di reggere le nuove condizioni. È possibile inoltre, secondo il Collegio, crescere anche tramite forme associative e ricorso al credito.

 

Quanto ai PVR, il Consiglio di Stato ha rilevato che l’art. 18 dello schema di convenzione si limita a riprodurre la disciplina contenuta nella determina ADM del 25 ottobre 2024, già impugnata in un diverso giudizio. Proprio per questo, in questo processo non è possibile ottenere né la disapplicazione incidentale della determina, né un annullamento “per rimbalzo” delle clausole di convenzione: l’eventuale caducazione dell’atto presupposto produrrebbe automaticamente effetti sulle clausole che lo riproducono.

 

Respinta anche la censura sulla tempistica del bando: ADM, pur in presenza di contenzioso pendente e in attesa di pronunce sulla disciplina dei PVR, poteva procedere per garantire la continuità del servizio, bilanciando il buon andamento amministrativo con il diritto di difesa degli operatori. 

 

(Agimeg/sm)