Notizie dal Sindacato
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Dopo Calabria, Campania e Abruzzo, anche la Regione Marche riconosce le peculiarità dei tabaccai e li esclude definitivamente dal divieto di raccogliere scommesse e installare newslot anche se la rivendita si trova in prossimità di luoghi sensibili. È quanto stabilito ieri dal Consiglio Regionale in occasione della votazione su alcune modifiche alla Legge Regionale in materia di giochi.
La decisione consentirà a tutte le rivendite nelle quali sia presente un corner di scommesse e/o siano installati apparecchi da intrattenimento di mantenerli in funzione a prescindere dalla vicinanza o meno del locale a uno o più luoghi sensibili indicati dalla legge. Sono fatte salve anche le ipotesi di voltura, trasferimento e nuova istituzione di rivendita.
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E' in linea il nuovo numero de "Il Ricevitore Italiano", organo di stampa ufficiale del Sindacato Totoricevitori Sportivi. Totalmente rinnovato nella grafica e ricco di contenuti, il giornale è inviato in abbonamento gratuito agli associati FIT - STS e pubblicato anche nell'app FIT. Cliccate sull'immagine a destra dello schermo per accedere e buona lettura a tutti!
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Riportiamo nel link sottostante l'avviso riguardante il rinnovo dell'iscrizione all'elenco RIES per l'anno 2023 pubblicato sul sito dell'Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli - Direzione Giochi - Ufficio apparecchi da intrattenimento nella giornata odierna.
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Come tutti sanno, l’installazione degli apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro è subordinata al possesso di una delle licenze di polizia tra quelle previste dagli articoli 86, 1° e 2° comma, e 88 TULPS. Chi non è in possesso di alcuna di queste licenze può comunque installare le newslot facendone apposita istanza al Comune in base a quanto previsto dal 3° comma del citato articolo 86.
Ma cosa accade se, in presenza di apparecchi regolarmente funzionanti in rivendita, la sottostante licenza 88 viene meno? È la fattispecie che si verifica a seguito di recesso dal contratto di corner di gioco da parte del concessionario. In tal caso, il titolare del punto vendita deve materialmente restituire alla Questura la licenza di polizia ex art. 88 che fino al momento del recesso aveva legittimato l’attività di raccolta delle scommesse e, per effetto dell’estensione normativa prevista dal TULPS, anche l’offerta di gioco tramite apparecchi.
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Per tutti coloro che hanno installato all’interno della tabaccheria apparecchi senza vincita in denaro (chiamati anche Comma 7), si avvicina la scadenza per il pagamento annuale dell’ISI e dell’IVA.
Come sempre, gli importi da pagare dipendono dalla tipologia dell’apparecchio. Vista l’estrema varietà di apparecchi ludici presenti nel mercato, sarà necessario far riferimento alle specifiche del nulla osta della macchina (laddove previsto) o della scheda tecnica fornita dal produttore/gestore/venditore (laddove non previsto, in quanto inserito nell’Elenco AMEE).
Lato tributario, per ogni tipologia di apparecchi ADM ha disposto la seguente regolamentazione:
Scadenza versamenti:
- per apparecchi installati antecedentemente al 1° marzo: pagamento annuale ISI e IVA entro il 16 marzo;
- per apparecchi installati dal 1° marzo: pagamento ISI e IVA entro il giorno 16 del mese successivo a quello di installazione (per la frazione di anno residua).
Determinazione dell’importo da versare:
Ai fini ISI si applica l’aliquota d’imposta dell’8% su una base imponibile individuata a seconda dell’apparecchio:
1) apparecchi art.110, comma 7, lett. a) e lett. c): base imponibile forfetaria € 1.800
2) tutti gli altri apparecchi (apparecchi art.110, comma 7, lett. c-bis) e lett. c-ter), inseriti o meno nell’Elenco AMEE: base imponibile prevista nella tabella.
L’IVA per tutti gli apparecchi è calcolata sulla medesima base imponibile forfetaria ISI, nella misura del 22%, a cui si applica la detrazione del 50%.
Ricordiamo, infine, che il pagamento compete al gestore/proprietario oppure al tabaccaio qualora sia lui il proprietario.