Altro giro, altra corsa


Sorreggono questo principio diverse inconfutabili ragioni: la sussistenza di una licenza questorile in capo a un soggetto privo di concessione, ingenererebbe incertezza presso gli scommettitori perché non avrebbero più alcun elemento per capire la differenza tra ciò che è corner autorizzato e ciò che non lo è.


Del resto, nel rispetto del sistema autorizzatorio-concessorio vigente in Italia, il “potere” di gestire la raccolta delle scommesse deve derivare da un soggetto concessionario. Se così non è, il Questore non può e non deve rilasciare alcuna licenza a meno che non voglia autorizzare un’attività priva di legittimazione.

Ora, tenendo ben presenti questi principi, proviamo a fare una semplice riflessione: nessun tabaccaio ricevitore potrebbe gestire il proprio corner ippico o sportivo in assenza della licenza di pubblica sicurezza.


E allora perché i titolari di CTD lo fanno, nella pratica di tutti i giorni, senza minimamente preoccuparsi delle conseguenze giuridiche della loro condotta?
Vanno avanti imperterriti, pur rischiando il sequestro del locale e il successivo respingimento, da parte dei giudici, delle loro difese.
In fondo, non hanno nulla da perdere: non c’è in gioco né una licenza tabacchi né un’autorizzazione statale.


Non c’è neanche una reputazione da difendere.


Nella peggiore delle ipotesi, si chiude da una parte e si riapre da un’altra e il giro ricomincia.


Con il riordino normativo scaturente dalla delega fiscale, tutto questo dovrà finire. Il nostro Sindacato porterà avanti ogni azione utile al raggiungimento di questo risultato.

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