Revoca del corner e newslot (AWP)

Ma cosa accade se, in presenza di apparecchi regolarmente funzionanti in rivendita, la sottostante licenza 88 viene meno? È la fattispecie che si verifica a seguito di recesso dal contratto di corner di gioco da parte del concessionario. In tal caso, il titolare del punto vendita deve materialmente restituire alla Questura la licenza di polizia ex art. 88 che fino al momento del recesso aveva legittimato l’attività di raccolta delle scommesse e, per effetto dell’estensione normativa prevista dal TULPS, anche l’offerta di gioco tramite apparecchi.

A meno che non sia già in possesso di una licenza per la somministrazione di alimenti e bevande (non sia cioè titolare di un bar-tabacchi), il tabaccaio si troverà a questo punto nella necessità di richiedere un titolo autorizzatorio specifico per le newslot sopravvissute alle scommesse. Dovrà farlo con la presentazione di una SCIA (Segnalazione di Inizio Attività) finalizzata al rilascio di specifica licenza ex art. 86, comma 3, TULPS.

Nelle Regioni in cui l’installazione di apparecchi da intrattenimento è vincolata alla distanza del locale da determinati luoghi sensibili l’istanza sarà accolta solo nel caso in cui i vincoli distanziali siano rispettati. In caso di diniego della licenza, il richiedente dovrà suo malgrado rimuovere gli apparecchi risolvendo i relativi contratti con il concessionario e con il gestore degli stessi.

La fattispecie su descritta potrebbe interessare le rivendite cui il concessionario dei giochi abbia revocato il corner di gioco ippico/sportivo come da facoltà contrattuale. Invitiamo pertanto gli associati che si riconoscessero in questa situazione a verificare la sussistenza di titolo autorizzatorio valido per le newslot e a contattare il proprio Sindacato Provinciale FIT-STS per l’assistenza in ordine agli eventuali adempimenti utili a regolarizzarne l’installazione.

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