Rivoluzione comma 7: addio obbligo differenziazione dell'offerta

Per ottemperare a questa prescrizione, per ragioni di spazio, nella stragrande maggioranza dei casi migliaia di tabaccai ricevitori erano ricorsi alle freccette elettroniche; freccette che nella sostanza nulla aggiungevano all’offerta di gioco presente nei nostri negozi, se non delle inutili incombenze. Prima tra tutte la conservazione della quietanza di pagamento annuale dell’ISI - Imposta sull’Intrattenimento, la cui spettanza è del proprietario dell’apparecchio (solitamente il gestore proprietario anche delle AWP), se non il pagamento stesso nel caso i proprietari fossero proprio loro.


Il 1 marzo, invece, diventa operativa la nuova regolamentazione: scomparso l’obbligo di differenziazione, i tabaccai possono dire finalmente addio alle freccette elettroniche e a qualsiasi apparecchio ludico, a prescindere o meno dall’installazione di slot in tabaccheria, e al pagamento dell’ISI.


Ma attenzione: qualora l’apparecchio sia stato gestito dal gestore, qualora si voglia procedere alla rimozione è ovviamente necessario l’accordo con il gestore per il ritiro.

Va da sé che chi volesse mantenere in tabaccheria l’apparecchio, può senz’altro farlo. In tal caso è necessario provvedere all’aggiornamento del relativo nulla osta di messa in esercizio. Il termine ultimo per ottenere il nuovo nulla osta, inizialmente fissato sempre al 28 febbraio, è stato da ultimo prorogato da ADM al prossimo 30 aprile. 

Per garantire la massima conoscenza dei nuovi obblighi, Piazza Mastai ha infatti demandato al partner tecnologico Sogei il compito di inviare a tutti i proprietari di tali apparecchi una nota informativa con i nuovi obblighi e le istruzioni da seguire per metterli in regola.

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