Cade l'obbligo di differenziazione dell'offerta

L’obbligo di differenziazione dell’offerta era stato introdotto con Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze nell’ormai lontano 2003 per rispondere all’esigenza di evitare che l’offerta di gioco potesse riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro.

A distanza di diciotto anni, tale esigenza si ritiene cessata motivo per cui nella recente Determinazione Direttoriale con cui l’Agenzia delle Accise, delle Dogane e dei Monopoli ha stabilito la nuova disciplina amministrativa inerente gli apparecchi senza vincita in denaro (i cosiddetti “comma 7” con riferimento all’art. 110 del TULPS) non si fa più alcun cenno al vincolo della differenziazione che deve pertanto considerarsi abrogato con effetto a partire dal 28 febbraio 2022.

Va da sé – per inciso – che con queste tempistiche, l’ISI, ossia l’imposta annuale dovuta dai proprietari di tale tipologia di apparecchi (solitamente i gestori/noleggiatori delle stesse slot), sarà comunque dovuta per il 2022.

L’abrogazione della differenziazione dell’offerta, comunque, non comporta necessariamente la rimozione dell’apparecchio ludico anzi, chi vorrà potrà mantenerlo in rivendita e volendo anche installarne di altri nei limiti dello specifico contingentamento previsto dalla stessa ADM. A quest’ultimo proposito sarà possibile installare un apparecchio comma 7 ogni cinque metri quadrati di superficie di vendita con un numero massimo fissato in quattro apparecchi.

indietro