Nuovo contratto SuperEnalotto e verbale di chiusura Sisal: attenzione a cosa firmate!

Questo nuovo contratto regolerà i rapporti tra esercente e concessionario e diventerà efficace solo al momento della sottoscrizione dell’atto di convenzione di concessione tra la Sisal e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Contestualmente alla presentazione di tale contratto, gli incaricati Sisal sottopongono alla firma degli esercenti già ricevitori del SuperEnalotto un documento intitolato “Verbale di chiusura delle attività di raccolta dei giochi numerici a totalizzatore nazionale in relazione alla convenzione GNTN 2009”.

Si tratta di un documento giuridicamente non necessario in quanto il contratto SuperEnalotto relativo alla concessione 2009 ha durata pari a quella della concessione stessa e per ciò stesso scadrà naturalmente senza necessità di alcuno scambio di dichiarazioni tra le parti.

Nonostante ciò, il verbale contiene tra l’altro, la dichiarazione da parte dell’esercente sottoscrittore di rinunciare a qualsivoglia futura pretesa risarcitoria nei confronti di Sisal derivante dal “vecchio” contratto SuperEnalotto.

Nello specifico, la sottoscrizione del verbale di chiusura preclude all’esercente qualsiasi possibilità di impugnare il vecchio contratto del SuperEnalotto dinanzi al giudice ordinario con riferimento, quindi, anche alla nota questione dei canoni.

Per invogliare gli esercenti a rinunciare a future azioni giudiziarie contro di essa, la Sisal, nel suddetto verbale di chiusura, rinuncia a sua volta a incamerare l’importo (400 euro più iva) dovuto dall’esercente per le spese amministrative legate alla sottoscrizione del nuovo contratto del SuperEnalotto.

Che si tratti di uno specchietto per le allodole è dimostrato dalla circostanza che l’eventuale sottoscrizione da parte dell’esercente stesso del distinto e separato “Contratto per i servizi addizionali” proposto da Sisal, comporta già di per sé l’esenzione del versamento del suddetto importo di 400 euro più iva. Insomma, coloro che abbiano intenzione di firmare, oltre al nuovo contratto del SuperEnalotto, anche il contratto dei servizi addizionali usufruiranno comunque della scontistica sulla pratica amministrativa. Motivo in più per assimilare il verbale di chiusura a una pietra tombale su qualsiasi causa futura nei confronti della Sisal piuttosto che a un beneficio concesso da Sisal all’esercente.

Alla luce di tali contenuti, invitiamo gli associati a valutare con lungimiranza l’opportunità di firmare o meno detto verbale di chiusura ben sapendo che la sua eventuale sottoscrizione equivarrebbe a rinunciare per sempre all’eventuale restituzione dei canoni del SuperEnalotto per anni versati indebitamente a Sisal.

È bene infine sottolineare che la mancata sottoscrizione del verbale di chiusura non determina l’impossibilità di firmare il nuovo contratto SuperEnalotto: si tratta infatti di due documenti che viaggiano parallelamente restando tra di loro autonomi.

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