Linee guida AGCOM sulla pubblicità - Sintesi
Le linee guida dell’AGCOM sottolineano che non rientrano nell’ambito di applicazione della norma le comunicazioni di carattere informativo fornite dagli operatori di gioco legale e tutte quelle forme di comunicazione che consentono al giocatore di capire quali sono i contesti in cui si svolge il gioco legale (insegne di esercizio o i domini dei siti). Sono consentite inoltre le informazioni sulle caratteristiche del prodotto e del servizio di gioco offerto, anche al fine di consentire al consumatore di orientarsi tra i diversi prodotti di gioco a pagamento.
COSA È CONSENTITO ALL’ESTERNO DELLA TABACCHERIA
- Insegne dei giochi pubblici - Cartelli direzionali stradali verso i relativi punti vendita, ma solo se effettuati con modalità grafiche e dimensionali tali da non configurare una forma di induzione al gioco.
COSA È CONSENTITO ALL’INTERNO DELLA TABACCHERIA
- Loghi e vetrofanie riferite ai giochi legali presenti negli esercizi autorizzati. - Informazioni su jackpot, probabilità di vincita, quote, puntate minime, eventuali bonus offerti, purché effettuate nel rispetto dei principi di non ingannevolezza e trasparenza e prive di enfasi promozionale. - Tutte le informazioni rilasciate su richiesta del cliente in ordine al funzionamento e alle caratteristiche del servizio di gioco, che risultano funzionali a consentire scelte di gioco consapevoli. - Esposizione delle vincite realizzate presso un punto vendita che offre servizi di gioco. - Pubblicità progresso, comunicazioni di responsabilità sociale e ogni forma di comunicazione volta a sensibilizzare il pubblico sugli effetti del gioco a pagamento. - Tutto i materiali di pre-gioco (come le schedine) e gli altri strumenti di informazione (risultati, numeri in ritardo, riviste specializzate, ecc).
COSA È CONSENTITO IN GENERALE
- Comunicazioni commerciali business to business (cioè solo tra operatori, senza il coinvolgimento del consumatore), ivi incluse quelle diffuse su stampa specializzata.
- Fiere sul gioco a pagamento destinate ai soli operatori del settore.
- Servizi di comparazione quote e offerte commerciali di diversi competitors, purché effettuate nel rispetto dei principi di non ingannevolezza e trasparenza e prive di enfasi promozionale.
- “Spazi quote” in programmi televisivi o sul web, ovvero le rubriche ospitate dai programmi televisivi o web sportivi che indicano le quote offerte dai bookmaker.
- Servizi di indicizzazione sul web che consentono all’operatore di gioco di avere un posizionamento migliore nei risultati di ricerca dell’utente.
- Sponsorizzazione di campagne di gioco responsabile e comunicazioni di responsabilità sociale di impresa.
- Televendite purché finalizzate esclusivamente alla conclusione del contratto di gioco, cioè nella semplice esecuzione del gioco stesso e non contengano alcun riferimento, né abbiano natura promozionale. La valenza promozionale della televendita è comunque presunta qualora la stessa venga trasmessa all’interno di un palinsesto televisivo generalista o semi generalista.
COSA È VIETATO PER TUTTI
- Qualsiasi forma di pubblicità diretta o indiretta. - Le sponsorizzazioni. - La comunicazione con contenuto commerciale del gioco con vincita in denaro effettuata dagli influencer. - La distribuzione di gadget brandizzati dei prodotti del gioco. - L’organizzazione di eventi con premi costituiti da prodotti brandizzati - La pubblicità indiretta che compare in spazi non prettamente pubblicitari, senza essere segnalata come tale. - La pubblicità occulta. - Comunicazioni commerciali, anche se il giocatore ha dato consenso preventivo all’invio di comunicazioni commerciali riguardanti il gioco a pagamento
SANZIONI
L’inosservanza delle disposizioni contenute nel Decreto dignità in tema di pubblicità di giochi e scommesse comporta a carico del committente, del proprietario del mezzo o del sito di diffusione o di destinazione e dell’organizzatore della manifestazione, evento o attività, l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari al 20% del valore della sponsorizzazione o della pubblicità e in ogni caso non inferiore, per ogni violazione, a euro 50.000.