La FIT ricevuta dall'AGCOM

Spetterà, dunque, all’Autorità sbrogliare il bandolo della matassa e fornire le linee guida per comprendere quale pubblicità o modalità di effettuazione della stessa possa essere ricompresa ovvero esclusa dal campo applicativo della norma. Per addivenire a una soluzione, l’AGCOM ha svolto un’indagine conoscitiva tra i soggetti interessati, prima attraverso la somministrazione di un questionario e successivamente mediante audizioni.

La FIT ha partecipato a entrambe le consultazioni, al fine di poter porre all’attenzione i problemi della categoria e ribadire la propria posizione sul tema.

In particolare, dal momento che lo scopo primario della norma è individuato nella tutela del consumatore, la FIT ritiene che vietare le attività informative svolte internamente ed esternamente ai punti vendita provocherebbe confusione nell’utenza, non più in grado di distinguere la rete legale da quella illegale. Le insegne d’esercizio, l’esposizione dei prodotti di gioco, l’affissione di locandine e vetrofanie informative, i monitor di gioco, i distributori automatici e, in generale, tutti i marchi autorizzati dallo Stato, costituiscono attività finalizzate a rendere identificabile l’offerta di gioco pubblico legale. Vietarle significherebbe spianare ulteriormente la strada al gioco illegale. Si giungerebbe, infatti, al paradosso per cui i punti vendita legali verrebbero spogliati di qualsiasi riferimento visivo e/o marchio distintivo, mentre i punti di gioco illegale continuerebbero indisturbati a effettuare la propria promozione, creando confusione e pregiudizio all’utenza.

La FIT ha poi richiamato l’attenzione dell’AGCOM sul tema della comunicazione avente a oggetto i giochi pubblici con vincite in denaro svolta a favore dei tabaccai in qualità di concessionari autorizzati alla raccolta degli stessi. Le informazioni di carattere politico-sindacale, le pubblicazioni settimanali, le newsletter, i siti web, ecc. sono dirette ai soli operatori del settore con lo scopo di favorire la conoscenza delle tipologie dei giochi esistenti e le relative specifiche tecniche, pertanto – a parere della FIT – non possono essere ricomprese nel divieto alla stregua di quanto avviene nel mondo del tabacco.

Conclusa la ricognizione, l’AGCOM è ora chiamata a fornire le proprie interpretazioni e determinazioni, che ci auspichiamo tengano conto di tutti gli spunti di riflessione avanzati da FIT.

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