Il titolare della rivendita tabacchi con annessa ricevitoria per il gioco del Lotto ha presentato un ricorso al Tar del Lazio per chiedere l’annullamento del provvedimento dell’Agenzia delle accise, delle dogane e dei monopoli di cancellazione dell’impresa individuale del ricorrente dall’elenco dei soggetti che svolgono attività funzionale alla raccolta di gioco pubblico mediante apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro (Albo RIES).

Il Tribunale ha ricordato che “secondo la normativa vigente, infatti, tutti i soggetti che svolgono attività funzionali alla raccolta del gioco mediante apparecchi da intrattenimento devono annualmente chiedere l’iscrizione al suddetto elenco, producendo all’amministrazione una autocertificazione telematica mediante la quale gli stessi dichiarano di possedere tutti i requisiti di cui al decreto direttoriale dell’Agenzia del 9 settembre 2011″.

“Ebbene, dai documenti versati agli atti di causa emerge come il ricorrente, ai fini dell’iscrizione nel suddetto elenco della omonima ditta per l’anno 2021, abbia prodotto all’amministrazione la predetta autocertificazione, con la quale dichiarava di essere in possesso di tutti i requisiti a tal fine necessari indicando, per quel che qui interessa, anche il possesso della licenza ex art. 86 del T.U.L.P.S. L’amministrazione, dunque, con il provvedimento avversato, nella considerazione che – diversamente da quanto autocertificato – il ricorrente non risultava in possesso della prescritta autorizzazione di polizia ex art. 86 T.U.L.P.S., ne disponeva legittimamente, ai sensi dell’art. 11, comma 2, del citato decreto direttoriale del 9 settembre 2011, la cancellazione dall’elenco RIES“.

“In conclusione, il ricorso deve, quindi, essere respinto, attesa la legittimità, sotto i profili contestati, del provvedimento impugnato, atteso che il ricorrente, alla data della richiesta di iscrizione all’albo RIES, così come di successivo rinnovo, era privo della licenza ex art. 86 T.U.L.P.S., né ha documentato di possedere la specifica autorizzazione di cui al successivo art. 88“.

(Agimeg/ac)